NOVITÁ

NEWS E FIERE

Informativa imballaggi aziende italiane esportatrici in Germania 2022

INFORMATIVA PER LE AZIENDE ITALIANE ESPORTATRICI IN GERMANIA SULLA RESPONSABILITA’ ESTESA DEI PRODUTTORI PER GLI IMBALLAGGI
Aggiornamento 2022

Obblighi e responsabilità ai sensi della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e successivi aggiornamenti

La Direttiva comunitaria 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e succ. agg., è stata adottata allo scopo di armonizzare le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

A tal fine la direttiva impone a tutti gli Stati membri di adottare misure per:

  1. la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio;
  2. il riutilizzo degli imballaggi;
  3. il riciclo in peso dei rifiuti di imballaggio: 65% entro il 2025, 70% entro il 2030;
  4. il riciclo in peso dei materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio

5. la limitazione a 100 ppm dei livelli totali di concentrazione di metalli pesanti ( Piombo, Cromo VI, Cadmio, Mercurio) presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio.

In particolare tali misure consistono in:

  1. consentire l’immissione sul mercato soltanto di imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi;
  2. elaborare programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio;
  3. garantire:
    > l’introduzione di sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
    > l’introduzione di sistemi di reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti;
    > l’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi entro il 2025;

Germania

In Germania, in base alla Legge 21 agosto 1998 aggiornata in ultimo il 20 Gennaio 2021, i Produttori e Distributori di merce imballata in imballaggi primari, devono:

  • a partire dal 1° gennaio 2009, partecipare ai Sistemi Duali di raccolta e recupero degli imballaggi (cioè alternativi alla raccolta non differenziata) riconosciuti dal governo tedesco ai sensi della Direttiva 94/62/CE, oggi Organizzazioni EPR;maggiori info su -> verpackungsregister
  • a partire dal 1° gennaio 2019 registrarsi presso il portale Lucid del registro centrale degli imballaggi Zentrale Stelle Verpackungsregister e fornire una dichiarazione sulla loro partecipazione al Sistema Duale al momento della registrazione oppure dichiarare che immettono sul mercato solo imballaggi che partecipano già al Sistema Duale;
    maggiori info su -> verpackungsregister
  • a partire dal 1° gennaio 2022 tutti i produttori e i successivi distributori di merce imballata in imballaggi primari e secondari che una volta rifiuti non vengono raccolti presso il consumatore finale (ambito B2B), in imballaggi da trasporto, in imballaggi riutilizzabili e in imballaggi di prodotti nocivi, hanno l’obbligo di fornire documentazione attestante il ritiro e il recupero;
  • a partire dal 3 luglio 2021, viene introdotta la possibilità per produttori senza sede in Germania di delegare terzi. In questo caso, i produttori esteri possono incaricare un rappresentante autorizzato sul suolo tedesco ad adempiere ai propri obblighi di dichiarazione presso il Portale Lucid, ad eccezione della prima registrazione, la cui responsabilità resta in capo al produttore.
    maggiori info su -> verpackungsregister
  • a partire dal 1° luglio 2022 è esteso l’obbligo di registrazione presso il Portale Lucid del Registro centrale degli imballaggi Zentrale Stelle Verpackungsregister di tutti gli imballaggi (oltre a quelli da vendita e secondari) come:
    ✓ Imballaggi da servizio
    ✓ Imballaggi da trasporto
    ✓ Imballaggi industriali (ambito B2B)
    ✓ Imballaggi da vendita incompatibili con il sistema
    ✓ Imballaggi da vendita di prodotti contenenti sostanze inquinanti
    ✓ Imballaggi riutilizzabili
    ✓ Imballaggi per bevande monouso con obbligo di deposito cauzionale (Pfand)
    maggiori info su -> verpackungsregister

I soggetti coinvolti (Produttori, Importatori Distributori) sono coloro che immettono per primi la merce imballata (l’imballaggio pieno) sul territorio tedesco. Questo significa che chi si deve adeguare alla normativa tedesca è o il cliente tedesco (importatore) o l’impresa italiana esportatrice in Germania, sulla base di un accordo tra le due parti che viene negoziato nell’ambito del contratto commerciale di fornitura/acquisto della merce. Qualsiasi accordo, definito con il proprio cliente (importatore tedesco), relativo al recupero degli imballaggi va sempre stipulato per iscritto. In caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto che legalmente risulta essere colui che immette la merce nel territorio tedesco è il soggetto obbligato ai nuovi adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti di imballaggio in Germania. maggiori info su -> verpackungsregister

Inoltre, in relazione alle vendite online, dal 1° luglio 2022 dagli operatori (distributori/trasportatori) viene richiesto il codice EPR rilasciato dalla Zentral Stelle in fase di registrazione. In questo senso, devono garantire che la merce imballata, venduta tramite la propria piattaforma, sia conforme agli obblighi previsti dalla VerpackG:

L’apposizione del marchio “punto verde” sui prodotti non è più obbligatoria in quanto ha perso la sua funzione di segnalare che l’imballaggio verrà smaltito
tramite il sistema di raccolta differenziata del Duales System Deutschland GmbH., tuttavia l’uso volontario di questo marchio è consentito solo previa licenza d’uso
rilasciata per la Germania da Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH. Pertanto ogni richiesta in merito deve essere giustificata e, finanziariamente, a carico del richiedente. Per maggiori dettagli sul marchio “punto verde” si rinvia alla specifica nota informativa CONAI scaricabile da qui

Per ulteriori informazioni:

Italia

In Italia invece, in base prima al Decreto Legislativo 22/97 e poi al D.lgs. 152/06 e succ. agg., sono i Produttori di imballaggi (i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) e gli Utilizzatori di imballaggi (i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni – vale a dire di merci imballate -, compresi gli autoproduttori che producono/riparano imballaggi destinati a confezionare le merci da essi stessi prodotte), aventi sede in Italia, ad essere responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi immessi sul territorio italiano e per questo obiettivo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). I Produttori di imballaggi aderiscono altresì ad uno o più dei Consorzi di Filiera di cui all’art. 223 del citato D.Lgs. 152/06 oppure, in alternativa, istituiscono un proprio sistema autonomo (link) o di restituzione (link).
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale, secondo modalità diverse per Produttore e Utilizzatore. Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale (link).

Per maggiori informazioni scrivere a international@conai.org